A differenza delle dichiarazioni spontanee di cui all’art. 350, comma 7, c.p.p., la cui inutilizzabilità è limitata alla eventuale fase dibattimentale, le dichiarazioni “sollecitate” previste dal comma 5 dello stesso art. 350 non sono mai suscettibili di utilizzazione a fini probatori, neanche quando l’utilizzazione sia richiesta dallo stesso imputato.
Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato il quale, essendo stato condannato per ricettazione, lamentava la mancata utilizzazione delle dichiarazioni da lui rese ai sensi dell’art. 350, comma 5, c.p.p. nelle quali aveva sostenuto di essersi reso responsabile di furto.
(Cass. Penale Sez. II, sentenza 12-27 gennaio 2017, n. 3930)