La condanna per il delitto di evasione non è automaticamente preclusiva della possibilità di concessione di benefici penitenziari, nella specie della detenzione domiciliare, dovendo il giudice impegnarsi nell’esame approfondito della personalità del condannato e nella sua effettiva, perdurante, pericolosità sociale, oltre che sulla verifica della sussistenza di tutte le condizioni richieste per la concessione del beneficio.
(Cass. Penale Sez. I, sentenza 6 – 28 maggio 2009, n. 22368)

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