Il reato edilizio, quale reato tipicamente permanente, cessa soltanto con l’ultimazione effettiva dei lavori, che deve farsi coincidere con l’ultimazione di tutte le opere del fabbricato, rifiniture, infissi e impianti compresi, onde, in presenza di lavori non ancora ultimati, essendo prevedibile la prosecuzione delle opere abusive, legittimamente può procedersi al sequestro preventivo ex art. 321, comma 1, c.p.p..
(Cass. Penale Sez. III, sentenza 17 febbraio – 27 aprile 2010, n. 16393)