E’ inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza che, ai sensi dell’art. 28, comma 5, d.P.R. 22 settembre 1988, n.448, dispone la revoca dell’ammissione dell’imputato minorenne alla messa alla prova e la sospensione del processo, potendo detto provvedimento essere impugnato soltanto unitamente alla sentenza conclusiva del giudizio.

(Cass. Penale Sez. I^, sentenza 26 – 29 ottobre 2017, n. 45140)

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