Condizione essenziale per la legittima lettura, ex art. 512 c.p.p., delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da persone informate dei fatti è che la loro impossibilità di ripetizione sia dovuta a fatti o circostanze imprevedibili. Ne consegue che, nel caso di dichiarazioni predibattimentali rese da una cittadina straniera, dedita alla prostituzione, di incerta identità anagrafica (nel caso di specie mai sottoposta a rilievi dattiloscopici), che fornisca solo un domicilio intrinsecamente precario e mai verificato e un recapito telefonico parimenti precario, essendo estremamente probabile, se non certa, la futura impossibilità di reperimento, è diritto-dovere per il P.M. procedente di richiedere l’incidente probatorio.
(Tribunale Penale di Monza, sentenza 19 – 26 febbraio 2010, in p.p. n. 2360/09 R.G.Trib.)