La declaratoria di inammissibilità per rinuncia al ricorso, può essere pronunciata “de plano”, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. – introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 -, anche se l’atto impugnato sia stato emesso prima della entrata in vigore della nuova disposizione, trattandosi di causa d’inammissibilità già prevista e riferendosi la nuova norma al procedimento dinanzi la Corte di cassazione e non al regime delle impugnazioni.
(Cass. Penale Sez. 1^, sentenza 7 – 15 novembre 2017, n. 522658)
Testo integrale sentenza
Home PROCEDURA PENALE Giudizio Rinuncia al ricorso per cassazione: formalità e disciplina intertemporale