In materia di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, ai fini della configurabilità del reato di cui all’articolo 388, comma 2, c.p. concernente l’elusione di un provvedimento del giudice relativo all’affidamento di minori, il concetto di elusione non può equipararsi puramente e semplicemente a quello di inadempimento, occorrendo, affinché possa concretarsi il reato, che il genitore affidatario si sottragga, con atti fraudolenti o simulati, all’adempimento del suo obbligo di consentire le visite del genitore non affidatario, ostacolandole, appunto, attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede e non riconducibile a una mera inosservanza dell’obbligo.
(Cass. Penale Sez. VI, sentenza 4 maggio – 16 giugno 2010, n. 23274)

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