In tema di associazione di tipo mafioso, la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d’affari, ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti, non costituiscono elementi di per sé sintomatici dell’appartenenza all’associazione, ma possono essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell’art. 192, comma terzo, c.p.p. quando risultino qualificati da abituale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante.
(Cass. Penale Sez. VI, sentenza 5 maggio – 12 giugno 2009, n. 24469)

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