I dati informatici acquisiti dalla memoria del telefono in uso all’indagata (sms, messaggi whatsapp, messaggi di posta elettronica “scaricati” e/o conservati nella memoria dell’apparecchio celluiare) hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen.
(Cass. Penale Sez. V, sentenza 21 novembre 2017 – 16 gennaio 2018, n. 1822)
La relativa attività acquisitiva non soggiace né alle regole stabilite per la corrispondenza, né tantomeno alla disciplina delle intercettazioni telefoniche.