La posizione dell’imputato detenuto per altra causa che rinunci a comparire non è assimilabile a quella dell’imputato contumace. Pertanto, in questi casi, non è dovuta la notifica dell’estratto contumaciale in caso di sentenza di condanna.
(Cass. penale Sez. I, 9.1.2009 – 21.4.2009, n. 16919)