La Prima Sezione ha affermato che, a seguito delle modifiche apportate agli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. dalla legge 3 agosto 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato, anche se detenuto, avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza in tema di ammissione alla detenzione domiciliare.
(Cass. Sezione I^ Penale, sentenza 4 ottobre – 23 novembre 2017, n. 53330)
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