La Prima Sezione della Corte di cassazione ha affermato che l’ordinanza emessa in dibattimento, all’inizio o nel corso dello stesso, di rigetto della richiesta di estinzione del reato per condotte riparatorie, ex art. 162 ter cod. pen., è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado; detta ordinanza, comunque motivata, non è autonomamente impugnabile per abnormità, in quanto si colloca all’interno del sistema processuale e non determina alcuna stasi del procedimento.
(Cass. Penale Sez. Sesta 29 maggio – 28 giugno 2018, n. 29562)
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