Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, dopo avere rigettato la richiesta dell’affidamento in prova al servizio sociale e nelle more della decisione del ricorso per Cassazione presentato dalla difesa, ha sospeso l’esecuzione della propria ordinanza ritenendo sussistenti entrambi i requisiti richiesti dalla norma: il fumus boni iuris e il periculum in mora.
(Tribunale Sorveglianza di Milano, ordinanza 10-11 luglio 2018, in proc. 5973)
Testo integrale ordinanza