Annullamento con rinvio della sentenza dichiarativa della estinzione del reato per intervenuta prescrizione, emessa dal G.U.P. in presenza di atti che avrebbero dovuto condurre alla assoluzione nel merito.
Fattispecie nella quale l’imputato era chiamato a rispondere dei reati di falso ideologico in atto pubblico (art. 483 c.p.), per avere attestato falsamente di essere in possesso dei requisiti di cui al Regolamento comunale disciplinante l’esercizio taxi e di falso ideologico per induzione in errore del pubblico ufficiale ( artt. 48, 480 c.p.), per avere ottenuto, mediante induzione in errore con l’atto falso di cui sopra, la permanenza dell’iscrizione nel Ruolo Provinciale dei conducenti Servizi pubblici non di linea – sezione taxi.
La Suprema corte, dopo aver rilevato l’evidente interesse dell’imputato ad ottenere la formula prevalente (art. 129/2 c.p.p.) di proscioglimento nel merito, ha proceduto all’annullamento della sentenza emessa dal G.U.P. con la quale si è dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, senza spiegare minimamente perché le acquisizioni agli atti richiedessero il contraddittorio che avrebbe escluso l’assoluzione per i reati in contestazione.
Si evidenzia anche l’interessante passaggio motivazionale in tema di dolo ed errore scusabile:
“il Giudice non si è domandato neanche se l’attestazione del privato risultasse sorretta da dolo. Difatti l’errore, persino di ignoranza di legge penale (v. Corte Costituzionale 24.3.1988, n. 364) può essere generato ben più che da carenti indicazioni della P.A. in atti predisposti, dai suoi stessi precedenti provvedimenti asseverativi di un equivoco sul tenore del modulo predisposto o da entrambi, se solo si riflette che la certificazione di precedenti deve essere poi richiesta dal pubblico ufficiale. La prassi documentale non autorizza dunque supposizioni, fuori dal tenore implicato dell’atto”.
(Cass. Penale sez. V, sentenza 25 giugno – 10 ottobre 2010, n. 35526)