Gli esiti dell’indagine genetica condotta sul Dna, atteso l’elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, presentano natura di prova e non di mero elemento indiziario ai sensi dell’articlo 192, comma 2, del codice di procedura penale.
(Cass. Penale Sez. II, sentenza 9-21 luglio 2010, n. 28692)