Le Sezioni Unite hanno chiarito che la deroga alla sospensione in periodo feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, prevista dall’art. 2, comma secondo, legge 7 ottobre 1969, n. 742, riguarda anche le procedure incidentali aventi ad oggetto misure cautelari reali.

Nell’occasione la Corte ha altresì precisato che, per identificare i procedimenti ai quali si applica la disposizione menzionata, non deve guardarsi alla situazione del singolo indagato, bensì alla sua collocazione nell’ambito di un procedimento di criminalità organizzata, dovendosi ritenere tale quello che ha ad oggetto un reato associativo. In tal senso è dunque irrilevante che lo specifico reato contestato allo stesso indagato sia eventualmente aggravato dal fine di agevolare un sodalizio mafioso, rilevando invece soltanto che la stessa contestazione si inserisca nell’ambito del medesimo procedimento qualificabile, per l’appunto, di criminalità organizzata.
(Cass. sezioni unite Penali, sentenza 15 luglio – 20 ottobre 2010, n. 37501)
 


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