In tema di estorsione, costituisce minaccia la condotta di colui che manifesta ad altro soggetto la propria disponibilità, in cambio di un corrispettivo in denaro, a non pubblicare fotografie lecitamente acquisite che lo ritraggono, prospettandone in maniera fuorviante il contenuto come lesivo della sua reputazione, dal momento che tale condotta è idonea a coartare la volontà della persona offesa inducendola a pagare una somma di denaro, a nulla rilevando le reazioni del destinatario della minaccia che può considerare, in taluni casi, addirittura vantaggioso il negozio concluso.
(Tribunale di Milano, sentenza 10 dicembre 2009 – 4 marzo 2010, in proc. 4029/08)