La Cassazione conferma l’orientamento secondo il quale anche l’impedimento del difensore – ove ritenuto legittimo – costituisce una causa di sospensione del decorso del termine prescrizionale disciplinata dall’art. 159, comma 1, n. 3 c.p., in forza del quale l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento.
(Cass. penale, sezione VI, sentenza 28 settembre – 22 ottobre 2010, n. 37756)


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