L’art. 96, comma 2, cod. proc. pen., come interpretato alla luce della tacita abrogazione dell’art. 9 del r.d.l. n. 1578 del 1933, conv. dalla legge n. 36 del 1934, per effetto della legge n. 247 del 2012 di riforma dell’ordinamento della professione forense, consente che la designazione dell’avvocato sostituto da parte del difensore titolare possa essere effettuata con delega “orale”.

(Cass. 1^ Sez. Pen. – 02-25/10/2018, n. 48862)

TESTO INTEGRALE SENTENZA

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.