La lettura costituzionalmente orientata dell’art. 3, comma 4, lett. a), del Rdl 578/1933 impone la decretazione del diritto soggettivo all’insegnante elementare che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, chieda di essere iscritto all’albo degli avvocati.

A tal uopo, sarebbe irragionevole discriminare, in ambito di esercizio delle libere professioni intellettuali, il maestro elementare dal docente universitario o, ancor più, dal docente degli istituti secondari statali (scuole medie superiori). Ne consegue che deve considerarsi illegittimo il provvedimento di diniego emesso dal Consiglio dell’ordine degli avvocati che abbia rigettato la domanda di iscrizione all’albo a opera del legittimo richiedente.
(Cass. Sezioni Unite civili, sentenza 12 ottobre – 8 novembre 2010, n. 22623)
 

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