Nel caso in cui, dopo la trasmissione degli atti ai sensi dell’art. 309, comma 5, c.p.p., una delle parti depositi ulteriori atti di indagine, presso la cancelleria del Trubunale del riesame, le altre parti non hanno diritto a ricevere alcun avviso.
(Cass. penale Sez. V, 8 luglio – 25 settembre 2009, n. 37824)