La Prima Sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che il domicilio determinato ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. proc. pen., se la prima notificazione è avvenuta con consegna a mani proprie dell’imputato e questi non abbia eletto o dichiarato un diverso domicilio, va individuato nel luogo ove è avvenuta la prima notificazione, anche se effettuata in luogo diverso dal domicilio indicato sull’atto da notificare.
(Cass. Penale, Sez. Prima, sentenza 28 settembre – 8 novembre 2018, n. 50973)
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