Per l’integrazione dell’omicidio preterintenzionale si richiede l’accertamento di una condotta dolosa (atti diretti a percuotere o ledere) e di un evento (morte) legato eziologicamente a tale condotta. L’elemento soggettivo del delitto va identificato nell’avere disatteso il precetto di non porre in essere atti lesivi dell’altrui incolumità. Il formale riferimento normativo ad “atti diretti a percuotere o a ledere” quindi non esclude che l’atto idoneo a ledere l’altrui integità fisica possa essere sorretto da un dolo eventuale; la direzione degli atti va intesa infatti come requisito strutturale oggettivo dell’azione, atta a comprendere anche quelli costituenti semplice tentativo.
(Cass. sez. V, 11 dicembre 2008 – 22 novembre 2009, n. 4237)