Il titolare di una struttura alberghiera che omette di versare l’imposta di soggiorno o che la versi a distanza di diversi mesi dalla scadenza prevista, al competente Comune, commette il reato di peculato.

Il soggetto che gestisce una struttura ricettiva, secondo il principio dettato dalla Suprema Corte, svolge un’attività ausiliaria nei confronti dell’ente impositore ed oggettivamente strumentale rispetto all’esecuzione dell’obbligazione tributaria, la quale, per l’appunto, comporta l’incasso delle somme spontaneamente versate dal soggetto passivo e il conseguente obbligo di riversarle all’ente impositore di competenza.
(Cass. Penale Sez. VI, sentenza 17 maggio – 12 luglio 2018, n. 32058)

Testo integrale sentenza

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