Al fine di accedere, previo superamento di una prova attitudinale, alla professione regolamentata di avvocato nello Stato membro ospitante, le disposizioni della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, n. 89/48/Cee, relativa a un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima ditre anni, nel testo di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, n. 2001/19/Ce, possono essere fatte valere dal possessore di un titolo rilasciato in un altro Stato membro, a seguito di una formazione complementare di durata inferiore a tre anni e che abilita detto possessore di accedere, in quest’ultimo Stato, alla professione regolamentata di avvocato, professione che egli effettivamente vi esercitava al momento della richiesta di autorizzazione a essere ammesso alla prova attitudinale.
La direttiva n. 89/48, nel testo di cui alla direttiva n. 2001/19, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che le autorità competenti dello Stato membro ospitante neghino a una persona che si trovi in una situazione come quella del ricorrente nella causa principale, l’autorizzazione a sostenere la prova attitudinale per l’accesso alla professione di avvocato in mancanza della prova del compimento del tirocinio richiesto dalla normativa di tale Stato membro.
(Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sez. IV, sentenza 22 dicembre 2010, Causa C-118/09)