La Suprema Corte di Cassazione ha confermato che, successivamente alla pronunzia delle sentenze della Corte Costituzionale n. 239 del 2014 e n. 76 del 2017, la detenzione domiciliare speciale di cui all’art. 47quinquies Ord. Pen. può essere concessa anche se è intervenuta condanna per uno dei delitti previsti dall’art. 4-bis Ord. Pen., senza che sia necessario il previo accertamento della collaborazione con la giustizia e, nelle ipotesi contemplate dal comma 1-bis del citato art. 47quinquies, anche se non siano già stati espiati un terzo della pena inflitta o quindici anni di detenzione, in caso di condanna alla pena dell’ergastolo.
(Cass. Penale Sez. I^, sentenza 31 ottobre 2018 – 10 gennaio 2019, n. 1029)
Anche nel caso di condanna per uno dei reati inclusi nel catalogo dell’art. 4bis Ord. pen., le madri (o, eventualmente, i padri che si trovino nelle condizioni di cui al successivo comma 7 dell’art. 47quinquies) di bambini di età pari o inferiore ai dieci anni possono ora essere ammessi alla detenzione domiciliare speciale fin dal principio, ovvero senza dover prima essere sottoposti all’esecuzione della pena detentiva in carcere, anche in caso di pene molto alte e finanche in caso di condanna all’ergastolo.