E’ legittima l’imposizione dell’obbligo di duplice presentazione all’autorità di pubblica sicurezza, indipendentemente dalla distanza del luogo di competizione da quello di presentazione, in quanto la funzione dell’obbligo non è quella di impedire l’accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, per la quale già soccorre la misura amministrativa del divieto di accesso, bensì di sottoporre a controllo persone ritenute pericolose e che potrebbero dare vita a condotte violente in concomitanza con manifestazioni sportive, anche lontano dai luoghi dove queste si svolgono.
(Cass. 3^ Sez. Penale, sentenza 8 novembre 2018 – 16 aprile 2019, 16521)