La Suprema Corte, in contrasto con quanto affermato in una precedente occasione con la sentenza n. 23574 del 2009, ha precisato che il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti conseguente al mandato all’acquisto collettivo conferito ad uno degli assuntori e nella certezza originaria dell’identità degli altri non è punibile ai sensi dell’art. 73, comma 1 bis, lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche dopo le modifiche apportate a tale disposizione dalla l. 21 febbraio 2006, n. 49.
(Cass. penale, sez. VI, Sentenza 26 gennaio – 2 marzo 2011, n. 8366)
 

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