La circostanza aggaravante prevista dall’art. 61, comma primo, n. 4, cod. pen. (l’aver adoperato sevizie o agito con crudeltà verso le persone) non è estensibile al concorrente nel caso di concorso “anomalo” ex art. 116 codice penale.

“Solo che si ponga mente alla portata dell’aggravante in discorso, consistente nella intenzionale, malvagia ed ingiustificabile crudeltà che l’autore del delitto infligge alla vittima (cfr. Cass. sent. n. 25276 del 2008), dovrà convenirsi sul fatto che, se essa appare estensibile al concorrente che dia volontaria adesione all’evento con il propri contributo (cfr. Cass. sent. n. 6775 del 2005), di essa, come afferamato per inestensibilità di altre aggravanti soggettive (cfr. Cass. sentenze n. 12875 del 2009 e n. 48219 del 2003), non è predicabile alcuna applicazione alla ipotesi del concorso anomalo nella quale l’attribuzione dell’evento a detto concorrente non avviene certo sulla base del dolo, ma solo della colpa cagionata dalla prevedibilità dell’evento ulteriore ed al quale quindi non può essere ascritto altro che il possibile evento omicidiario e non certo le sevizie e crudeltà che il concorrente-autore abbia di sua iniziativa inflitto alla vittima”.
(Cass. penale, sez. I, sentenza 3 dicembre 2010 – 11 marzo 2011, n. 9883)


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