La Corte Costituzionale conferma l’orientamento di legittimità secondo il quale può essere concesso il beneficio della sospensione del processo con messa alla prova, sia direttamente in sede di udienza preliminare – previa riqualificazione del fatto contestato dal p.m. – e sia in esito al giudizio abbreviato.
(Corte Costituzionale, sentenza 3 aprile – 29 maggio 2019, n. 131)

Nel dichiarare l’infondatezza della questione sollevata dal G.U.P. presso il Tribunale di Catania, la Corte Costituzionale ha disposto che “Applicando dunque tali principi nel caso di specie, il giudice a quo ben avrebbe potuto non solo concedere il beneficio della sospensione del processo con messa alla prova direttamente in sede di udienza preliminare, previa riqualificazione del fatto contestato dal pubblico ministero sulla base degli elementi probatori disponibili; ma avrebbe altresì potuto, una volta avvedutosi – in esito al giudizio abbreviato – dell’erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati all’imputato, revocare il proprio precedente provvedimento di diniego della sospensione del processo con messa alla prova, e ammettere conseguentemente al beneficio l’imputato, che ne aveva fatto rituale richiesta entro i termini di cui all’art. 464-bis cod. proc. pen., senza necessità di sollecitare il presente incidente di costituzionalità”.

Testo integrale sentenza

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