In caso di mutamento del giudice, le dichiarazioni dei testi assunti dal precedente giudice, non sono utilizzabili ove una delle parti si opponga alla lettura.
In tal caso, l’onere della citazione dei suddetti testi, nonostante il consenso alla lettura prestato dalle restanti parti, spetta alla parte che aveva originariamente chiesto l’ammissione dei suddetti testi.
Di conseguenza, ove la parte che non ha prestato il consenso alla lettura venga onerata della citazione dei suddetti testi, legittimamente può rifiutarsi di citarli ed il giudice non può dare lettura delle dichiarazioni rese davanti al precedente giudice, dovendo porre l’onere della citazione a carico della parte che originariamente aveva richiesto l’ammissione dei testi.
(Cass. penale Sez. II, sentenza 8 febbraio – 23 marzo 2011, n. 11542)