I documenti di origine extraprocessuale acquisiti ad un procedimento, non compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, non sono coperti da segreto ex art. 329 c.p.p.; per essi non vige dunque il divieto di pubblicazione di cui all’art. 114 c.p.p., la cui violazione possa costituire il reato di cui all’art. 684 c.p..
(Cass. penale Sez. I, sentenza 9 marzo – 4 aprile 2011, n. 13494)
Corte Suprema di Cassazione
Sezione Prima Penale
Sentenza 9 marzo – 4 aprile 2011, n. 13494
[OMISSIS]
Il Tribunale di Roma in composizione collegiale, con sentenza in data 08.01.2010, mentre assolveva [OMISSIS], giornalista dell'[OMISSIS], dal reato a lei ascritto di cui all’art. 326 c.p., perchè il fatto non sussiste, la dichiarava peraltro colpevole della contravvenzione di cui all’art. 684 c.p., così condannandola, in concorso di circostanza attenuanti generiche, alla pena di euro 100,00 di ammenda.
In fatto era ritenuto provato che la predetta imputata avesse, inserendo nel sito internet della citata agenzia giornalistica, il [OMISSIS] i nomi, le qualità e le possidenze di cittadini italiani presso la banca LGT del Liechtenstein, avesse con ciò pubblicato arbitrariamente atti di procedimento penale coperti da segreto d’ufficio, posto che si trattava del contenuto di informativa dell’Agenzia delle entrate al Procuratore della Repubblica di Roma in data 05.03.2008.
Nessun dubbio poi – motivava il Tribunale – che si trattasse di atti, in senso contenutistico, di un procedimento penale, posto che la notizia divulgata dall’imputata, dunque anche con soggettiva consapevolezza, riportava anche che la magistratura romana svolgeva indagini ed aveva trasmesso alcune posizioni per diversa competenza territoriale.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetta imputata che motivava l’impugnazione deducendo violazione di legge: a) l’atto pubblicato non può ritenersi coperto da segreto, tali essendo ai sensi dell’art. 329 c.p.p., quelli compiuti dal P.M. o dalla polizia giudiziaria, di tal che, non operando il divieto ex art. 114 c.p.p., non può neppure sussistere il reato di cui all’art. 684 c.p.; b) i funzionari dell’Agenzia delle Entrate non rivestono qualifica di agenti o ufficiali di p.g.; c) secondo giurisprudenza di legittimità, l’informativa in questione avente origine amministrativa extraprocessuale deve essere qualificata documento; d) il divieto di pubblicazione ex art. 114 c.p.p., riguarda, testualmente, solo gli atti processuali e non i documenti.
Il ricorso dell’imputata, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.
Ricordato dapprima il fatto come sopra sinteticamente rievocato (pubblicazione, su un sito internet, di una lista di potenziali evasori fiscali già comunicata dall’Autorità amministrativa all’Autorità giudiziaria), occorre ora anche puntualizzare il paradigma penalistico che sostiene l’impugnata sentenza di condanna, a tenore della sua esplicita motivazione: vigeva, per quella lista, il divieto di pubblicazione di cui all’art. 114 c.p.p., trattandosi di atti di un procedimento penale “in quanto essi si riferiscono al contenuto (anche per riassunto) di indagini compiute dall’autorità investigativa di p.g. sotto la direzione dell’ufficio del P.M. procedente”.
Tanto si ribadisce, da parte della sentenza in esame, rimarcando che “l’oggetto della pubblicazione in questione ha per contenuto ideologico proprio l’attività di indagine preliminare avviata dalla magistratura della capitale”, il che – evidenzia ancora la sentenza- anche con riferimento alla ratio della precipua normativa che “intende erigersi a garanzia dell’interesse dello Stato al retto funzionamento dell’attività giudiziaria, ma anche delle posizioni delle parti processuali e, comunque, della reputazione delle stesse”.
L’interpretazione delle norme interessate al caso, sottesa a tale argomentazione del primo giudice, non è corretta.
Ed invero il reato contravvenzionale contestato, di cui all’art. 684 c.p., sanziona “chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, atti o documenti di un procedimento penale di cui sia vietata per legge la pubblicazione”.
E’ dunque evidente la struttura del reato: la condotta di arbitraria (come recita la rubrica legis) pubblicazione deve riguardare “atti” o – con pari rilevanza – “documenti” che ineriscano ad un procedimento penale, dei quali la pubblicazione sia vietata per legge.
Tale ultima puntuale indicazione normativa – divieto per legge impone di percorrere l’unica strada ermeneutica dotata di legittimità: rinvenire nell’ordinamento penale i termini di legge che attengano al divieto di pubblicazione di atti e documenti di un procedimento penale.
In tal senso è indubbio che il riferimento obbligato sia all’art. 114 del vigente codice di rito il quale – è bene ricordarlo – così recita nel suo primo fondamentale comma: “E’ vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto, o anche solo dei loro contenuto”. Solo per fattispecie particolari la norma in esame pone il divieto della pubblicazione dell’immagine (con evidente differenziazione concettuale dagli atti), qualora si tratti di minorenni (comma 6) o di persone ammanettate (comma 6 bis).
Si potrebbe dunque pervenire alla conclusione che, non prevedendo l’art. 114 c.p.p., il divieto di pubblicazioni di “documenti”, pur facenti parte del procedimento penale, non vi sia divieto di pubblicazione di tale specifica categoria.
Tale conclusione verrebbe anche rafforzata dal metodo interpretativo storico – evolutivo, atteso che il previgente Codice di proceduta penale, scritto nel 1930 in parallelo al Codice penale, al suo art. 164 prevedeva (a differenza dell’odierno art. 114 c.p.p.) il divieto di pubblicazione “del contenuto di qualunque documento e di ogni atto, scritto od orale”.
Sarebbe legittima la conclusione, dunque, da questo punto di vista, che il vigente art. 114 c.p.p., escludendo dall’ambito del divieto di pubblicazione i documenti, previsti invece nella norma omologa previgente, abbia consapevolmente inteso limitare il divieto di pubblicazioni ai soli atti strictu sensu.
Tale prima opzione interpretativa deve però essere superata, pervenendosi alla conclusione che la nozione di “atti processuali” cui si riferisce il vigente art. 114 c.p.p., copra anche quella di “documenti”, e ciò sia per l’evidente onnicomprensività del termine “atti” di cui al citato art. 114 c.p.p., (inserito nel Titolo Primo, del Libro Secondo del Codice di rito, di carattere generale), sia per l’equiparazione che può derivarsi dall’art. 234 c.p.p., comma 1, (su tale ultimo punto, e per questi soli profili, v. Cass. Pen. Sez. 1^, n. 10948, in data 10.10.1995, Rv. 202854, Di Fiori).
Si impone quindi una prima conclusione; è sanzionata ex art. 684 c.p., la pubblicazione sia di atti che di documenti inerenti un procedimento penale di cui per legge sia vietata la pubblicazione.
Vietata per legge è la pubblicazione, come testualmente recita l’art. 114 c.p.p., “degli atti (e documenti, ora aggiungiamo) coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto”.
Quanto a quest’ultima locuzione (loro contenuto) è evidente – così evitando di cadere in un equivoco in cui pare sia incorsa la sentenza impugnata – che il riferimento è sempre e solo agli atti (o documenti) che siano ex se coperti dal segreto, di tal che il riassunto che rimandi al contenuto di atti (o documenti) non coperti dal segreto risulta normativamente lecito, come espressamente prevede l’art. 114 c.p.p., al suo comma 7: “E’ sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dai segreto”.
Ciò posto, per l’individuazione di atti e documenti coperti dal segreto, per i quali vige il divieto di pubblicazione (ex art. 114 c.p.p.) e che dunque costituiscono materia del reato di cui all’art. 684 c.p., occorre far riferimento all’art. 329 c.p.p., comma 1, che qualifica come coperti dal segreto “gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria”.
Si deve trattare, dunque, di atti di indagine effettuati direttamente o per iniziativa (o delega) dei predetti organi pubblici.
Orbene, se per gli atti di indagine in senso stretto formati dal P.M. o dalla p.g. (esami di persone informate, interrogatori di indagati, confronti, ricognizioni, ecc.) nessun problema – a questi fini – si pone, atteso che si tratta di necessità, sempre e comunque, di atti ricadenti nel primo comma dell’art. 329 c.p.p., diverso – e differenziato – non può non essere il discorso per la categoria dei documenti che pur siano entrati nel contenitore processuale.
Essi, invero, ai fini del segreto, rientrano nella previsione di legge ove abbiano origine nell’azione diretta o nell’iniziativa del P.M. o della p.g., e dunque quando il loro momento genetico, e la strutturale ragion d’essere, sia in tali organi.
Ma tale conclusione di certo non può valere ove si tratti di documenti aventi origine autonoma, privata o pubblica che essa sia, non processuale, generati non da iniziativa degli organi delle indagini, ma da diversa fonte soggettiva e secondo linee giustificative a sè stanti.
Non possono, dunque, rientrare nella categoria del segreto, ai fini in esame, i documenti che non siano stati compiuti dal P.M. o dalla p.g., come recita l’art. 329 c.p.p., comma 1, ma siano entrati nel procedimento per disposta acquisizione.
Tale conclusione si impone da un lato per il principio di tipicità, stante il tenore letterale di una norma integratrice di quella penale (“atti di indagine compiuti dal P.M., ecc.”), dall’altro per la logica giuridica che impone di escludere che qualità e matrice genetica di un documento perdano valore e significato, o li cambino, in forza della disposta acquisizione processuale.
Né può darsi, a detto termine “compiuti”, di cui alla norma in esame, significato così ampio da uscire dal suo intrinseco valore semantico.
Solare è, infine, l’evidenza che – diversamente opinando – la disposta acquisizione in ambito processuale, a fini di indagine, renderebbe in pratica inutilizzabili – resi vera lettera morta ad ogni altro fine – documenti che invece pacificamente conservano la loro piena ed autonoma vitalità giuridica ed operativa, dei quali proprio non si vede perchè considerarli (dal momento dell’acquisizione processuale) fulminati da vincolo di segretezza, quasi fossero, per ciò solo, oggetto di sequestro.
Si pensi, dunque, alla macroscopica, sostanziale, differenza tra, da un lato, foto, registrazioni e rilievi (nella loro realtà documentale) effettuati dalla p.g. in relazione ad un reato, per documentarne le tracce, sicuramente coperti da segreto ex art. 329 c.p.p., e, dall’altro, un contratto, o una delibera societaria, od anche un’ordinanza della P.A. (sindacale, prefettizia, ecc.), documenti acquisiti al processo in sede di indagine, per ordine del P.M. o iniziativa della p.g., pur a fini probatori, ma non compiuti da tali organi, documenti che sicuramente – già conosciuti o conoscibili – tali rimangono anche dopo la loro eventuale acquisizione al processo, e non possono dunque ritenersi coperti dal relativo segreto.
In tali ultimi casi, invero, atto di indagine compiuto è la mera disposizione di acquisizione, il provvedimento con le sue specifiche motivazioni, ma non il documento che ne sia l’oggetto che, se non è segreto ab origine in quanto compiuto dagli organi delle indagini, segreto non diventa.
In definitiva, deve trarsi la seguente conclusione: i documenti di origine extraprocessuale acquisiti ad un procedimento, non compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, non sono coperti da segreto ex art. 329 c.p.p.; per essi non vige dunque il divieto di pubblicazione di cui all’art. 114 c.p.p., la cui violazione possa costituire il reato di cui all’art. 684 c.p..
Tanto ritenuto, è di conseguenziale evidenza, nello specifico, che la ricorrente [OMISSIS] non ha commesso il reato a lei addebitato: la lista resa pubblica sul sito internet dell'[OMISSIS] è stata si acquisita al procedimento, ma non costituisce in sè atto o documento compiuto dal P.M. o dalla p.g.; è pacifico, invero, che l’organo amministrativo Agenzia delle Entrate non riveste qualifica di polizia giudiziaria; tale lista, contenente nomi e qualifiche, nonchè disponibilità su conti esteri, in sè neppure integra notizia di reato in senso proprio, rappresentando solo un, sia pur corposo, spunto investigativo per reati tutti da verificare.
Trattasi dunque, di elenco che ha una sua matrice, oggettiva e soggettiva, extraprocessuale ed una sua vita anche autonoma fuori del processo (si pensi solo agli sviluppi in sede amministrativa).
Sempre salvi, ovviamente, altri profili (la comprensibile preoccupazione del primo giudice in punto reputazione delle parti private ben può trovare rifugio in altre disposizioni di legge, quali – se del caso – il reato di diffamazione), deve però dirsi che, per quanto risulta in atti, non si tratta di documento coperto da segreto ai sensi e per i fini di cui alle norme in questione, come sopra motivato.
In definitiva la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per errata interpretazione, e dunque violazione, della legge penale.
Di conseguenza la ricorrente imputata deve essere assolta con la formula corrispondente alla sostanziale mancanza, nell’ascritta condotta, di un elemento essenziale della struttura giuridica dell’addebitato reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.
[OMISSIS]