La posività ai cannabinoidi e all’MDMA, rivelata dall’esame delle orine, implica unicamente l’avvenuta assunzione di sostanze stufecenti, le cui tracce rimangono anche per giorni nelle orine, ma non necessariamente il fatto che l’imputato fosse al momento in cui guidava ancora sotto l’effetto della sostanza stupefacente in precedenza ingerita.

A tal fine, per consolidata giurisprudenza della suprema Corte, sono necessari ulteriori elementi.

(Tribunale di Bolzano, G.I.P. dott. Pelino, sentenza 15 febbraio – 2 marzo 2011, n. 105)
 
Avvocato cassazionista, svolge attività stragiudiziale e giudiziale in materia di diritto penale, con particolare riferimento al diritto penale dell’impresa e dell’economia, nonché in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Ha maturato una significativa esperienza in materia di responsabilità da colpa medica. È Presidente e componente di Organismi di Vigilanza previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 anche di società multinazionali.

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