La commercializzazione di semi per assumere rilievo penale deve, dunque, essere connaturata da un concreto ed individualizzante quid pluris, tale da eccedere la condotta di “propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni contenute nella tabelle previste dall’art. 4”.
(Tribunale Ordinario di Firenze, G.I.P. Dott.ssa Belsito, sentenza 15 – 18 febbraio 2011, n. 266)