Il trasferimento di un detenuto o internato dall’istituto di assegnazione ad altro, pur se disposto in via formalmente provvisoria (ad es. per esigenze terapeutiche), qualora si protragga, di fatto, per un tempo apprezzabile (nella specie, circa sei mesi), deve essere considerato idoneo a determinare il radicamento della competenza della magistratura di sorveglianza, ai sensi dell’art. 677, comma primo, c.p.p., sulla base dell’ubicazione dell’istituto in cui il detenuto o internatoè stato trasferito.
(Cass. penale sez. I, sentenza 4 – 16 marzo 2010, n. 10441)