Le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione hanno confermato il principio secondo il quale, l’avvocato che si appropri dell’importo dell’assegno emesso a favore del proprio assistito dalla controparte soccombente in un giudizio civile, omettendo di informare il cliente dell’esito del processo che lo aveva visto vittorioso e di restituirgli le somme di sua pertinenza, pone in essere una condotta connotata dalla continuità della violazione deontologica, destinata a protrarsi fino alla messa a disposizione del cliente delle somme di sua spettanza, sicché, ove tale comportamento persista fino alla decisione del Consiglio dell’Ordine, non decorre la prescrizione di cui all’art. 51 del R.d.l. n. 1578 del 1933.
(Cass. Sezioni Unite Civili, sentenza 21 maggio – 9 ottobre 2019, n. 25392)