Tanto il precedente Codice Deontologico (articoli 17 e 19) quanto quello attualmente vigente (articoli 17, 35 e 37) prevedevano e prevedono che, da un lato, le informazioni pubblicitarie sull’attività professionale debbano essere trasparenti, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non comparative, né suggestive od elogiative (e ciò anche per un evidente scopo di tutela di affidamento della collettività) e, dall’altro, il divieto per l’Avvocato di acquisire rapporti di clientela con modi non conformi a correttezza e decoro.

Nella fattispecie al vaglio del C.N.F. è stato precisato che il contenuto della comunicazione presente nella brochure e nel sito ed oggetto del capo di incolpazione (offerta di prestazioni senza rischi, in tempi brevissimi e senza anticipazione di spese) risulta violativo del criterio di correttezza e trasparenza, poiché il disvalore deontologico dell’offerta discende anche dal fatto che l’art.40 Cod.Deont. impone all’Avvocato un esaustivo obbligo di informativa (“…l’avvocato è tenuto ad informare sulle caratteristiche, l’importanza, le azioni e se richiesto sui costi prevedibili della causa e sulle caratteristiche della stessa…”), onde l’accattivante offerta di ciò che è comunque dovuto per precisa norma codicistica e professionale non può che risultare volta a condizionare le scelte di particolari clienti privi di adeguati strumenti informativi.
(C.N.F. sentenza 21 giugno 2018 – 23 aprile 2019, in proc. 281/15 RG)

Testo integrale sentenza

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