A differenza di quanto previsto per la concessione della misura della semilibertà, per l’ammissione del condannato all’affidamento in prova al servizio sociale, la disponibilità di una attività lavorativa è elemento che ha una rilevanza soltanto marginale ed eventuale, sicché la relativa mancanza non può da sola precluderne l’applicazione.
(Cass. Sez. 1^ Penale, sentenza 8 – 22 gennaio 2020, n. 2453)

I Giudici di Piazza Cavour hanno confermato il pacifico orientamento secondo il quale non rientra tra i requisiti per la concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale la prospettiva di un lavoro stabile per il condannato, che può usufruire del beneficio pur quando non riesca a reperire un lavoro ma si impegni in attività utili, poiché lo svolgimento di un’attività lavorativa è soltanto uno degli elementi idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale del condannato, ma non può rappresentare una condizione ostativa di accesso alla misura qualora lo stesso non possa prestare tale attività per ragioni di età o di salute.

Testo integrale sentenza

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