Coppia di turisti olandesi aggrediti brutalmente nella periferia di Roma nell’estate del 2008: definito il primo grado di giudizio con la sentenza di condanna emessa nei confronti dei due imputati.
Con decreto di fissazione del giudizio immediato, l’Autorità procedente contestava, tra l’altro, il reato di lesioni volontarie aggravate. Gli imputati chiedevano di essere giudicati con rito abbreviato.

Fissata l’udienza ed ammessi al rito richiesto, il P.M. chiedeva di “riqualificare” il fatto come tentato omicidio.
Ritualmente opposta dalle difese, stante l’espresso divieto di modificazione della contestazione originaria ex art. 441, co. 1, c.p.p., la richiesta avanzata dal P.M. veniva accolta dal G.U.P., secondo cui: “… il pubblico ministero rettifica l’imputazione nel senso che la precisa, perché, ancorché citi l’art. 423 c.p.p., poi afferma che non contesta né un fatto nuovo, né un fatto diverso, così ponendosi con queste affermazioni fuori dalle ipotesi di cui all’art. 423 c.p.p.”.
Al proposito, merita ricordare che, per unanime interpretazione della migliore dottrina e secondo alcune importanti decisioni della giurisprudenza di legittimità, è “diverso” il fatto in cui emergono variazioni di note fattuali che modificano la stessa fattispecie descritta nella norma incriminatrice, rendendo diverso uno degli elementi costitutivi del fatto di reato.
Ad avviso della giurisprudenza, per “fatto” deve intendersi l’accadimento naturalistico dalle cui connotazioni soggettive ed oggettive, spaziali e temporali, vengano tratti tutti gli elementi caratterizzanti la qualificazione giuridica.
Quindi il fatto (storico) addebitato rimarrà identico solo quando il triplice elemento della condotta, dell’evento e dell’elemento psicologico non risulti modificato dalla nuova lettura che se ne vorrà dare; a tal punto esso, in caso di difformità dalla lettura originaria, dovrà essere, per così dire, vestito ex novo da una nuova interpretazione (rectius, qualificazione) giuridica. Il fatto diverso, quindi, è quello che realizza una imputazione diversa, il fatto che si discosta per alcuni connotati materiali dall’imputazione iniziale, così da imporre una ridefinizione degli elementi essenziali (compreso quello psicologico) del reato che ne è oggetto (Cass. Pen. Sez. Un. 19.06.96 – Di Francesco).
Dunque, modificazione si ha quando subiscano variazioni gli elementi essenziali del fatto, cioè l’elemento materiale (condotta ed evento), l’elemento psicologico e le circostanze aggravanti (cfr. Cass. Pen. Sez. I, 5.6.1992, Raciti; Cass. Pen. Sez. IV 15.3.1988, Bergamelli; Cass. Pen. Sez. I 26.3.1987, Busatto).
Allora, solo in presenza di modificazioni degli elementi secondari del fatto (modalità di esecuzione, causale del reato od altre circostanze marginali) non si verifica, invece, almeno di regola, alcuna incertezza sull’oggetto dell’imputazione e non è tolta all’imputato alcuna garanzia rilevante ai fini della difesa (Cfr. Cass. Pen. II 26.1.1985, Sateriano) e, solo in tale evenienza, risulta concepibile ed ammissibile il meccanismo della precisazione e/o puntualizzazione operata dal Pubblico Ministero.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.