Nel caso di istanza di rinvio per impedimento professionale del difensore, impedimento a quest’ultimo già noto all’atto della nomina finalizzata all’espletamento dell’incarico in relazione al quale si chiede il rinvio, non può ritenersi operante la disposizione dell’art. 420 ter, comma 5, c.p.p., perchè la formulazione della norma, anche per l’esplicita previsione della necessità di tempestiva comunicazione, intende dare rilevanza e apprestare tutela solo agli impedimenti che sopravvengono all’atto di nomina e all’accettazione del mandato difensivo e non anche a quelli preesistenti al conferimento dell’incarico, che, come tali, risultavano sin dall’origine incompatibili con l’espletamento del nuovo mandato.
(Cass., sez. VI penale, sentenza 2-10 novembre 2010, n. 39594)