L’entrata in vigore dell’art. 83 del Decreto Legge 17/03/2020 n. 18 e il contenuto dell’emendamento presentato dal Governo e licenziato dal Senato della Repubblica in vista della conversione, destano allarme e preoccupazione in una categoria professionale (gli avvocati penalisti) troppo spesso semplicisticamente tacciata di frapporsi egoisticamente alla speditezza del processo ed alla ricerca della verità.
In nome della ricerca della verità –  equivocata finalità del rito accusatorio – l’essenza di quello che  avrebbe dovuto essere il “nuovo” rito penale ha cominciato ad essere snaturata sin da subito, e a quasi 30 anni dalla sua entrata in vigore, a colpi di diritto, il dibattimento, ideato e prescelto come luogo fisico e metafisico di formazione della prova nel contraddittorio tra le parti, ha perduto gran parte della sua forza.
La celebrazione del processo penale da remoto annienterebbe quel poco che resta della efficacia di questo metodo millenario fondato sul dibattito orale, ovverosia sulla possibilità per le parti di interloquire direttamente (linguaggio verbale), ma anche  indirettamente (comunicazione non verbale) nel tentativo di accertare o confutare la fondatezza di una ipotesi (quella accusatoria).
Ove dovesse entrare in vigore l’emendamento voluto dal Governo la liturgia del giudizio penale verrebbe polverizzata instantaneamente e definitivamente, e con essa il tanto agognato Giusto Processo, che – ricordiamolo – passa anche attraverso ciò che non è scritto in nessun manuale, come l’alzarsi in piedi al cospetto del Giudice quando si prende la parola, e non per riverenza, ma per esercitare la propria funzione e restituire al contesto la solennità del rito.

#DICIAMO NO AL PROCESSO PENALE DA REMOTO

invitiamo tutti i nostri lettori a sottoscrivere il nostro appello e ad inviarci le riflessioni sul tema all’indirizzo di posta elettronica info@osservatoriopenale.it


CRONOLOGIA ESSENZIALE IN AGGIORNAMENTO

Decreto Legge 8 marzo 2020 n. 11

Rinvio d’ufficio

delle udienze penali pendenti presso tutti gli Uffici Giudiziari a decorrere dal 9 marzo sino alla data 22 marzo 2020

Eccezioni al rinvio d’ufficio

  • udienze di convalida dell’arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:
        • udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
        • udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
        • udienze nei procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
  • udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni;
  • udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Collegamenti da remoto

Dal 9 marzo e sino alla data del 31 maggio 2020, ferma l’applicazione del disposto di cui all’articolo 472, co. 3 c.p.p. la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è garantita, ove possibile, mediante videoconferenze o collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del DGSIA (Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati) del Ministero della Giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3,4 e 5 dell’articolo 146-bis del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271.

Provvedimento DGSIA 10 marzo 2020 n. 3413

Le udienze penali in collegamento da remoto si svolgono, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli Uffici Giudiziari e degli Istituti penitenziari ai sensi dell’art. 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
In alternativa, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto previsti dall’art. 2 del presente provvedimento laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità.
I programmi attualmente a disposizione dell’Amministrazione sono Skype for Business e Teams (previsti per il settore civile). Entrambe le piattaforme indicate sono piattaforme commerciali di proprietà della Microsoft Corporation.

Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18

Rinvio d’ufficio

delle udienze penali pendenti presso tutti gli Uffici Giudiziari a decorrere dal 9 marzo sino alla data 15 aprile 2020

Eccezioni al rinvio d’ufficio

come indicato nel decreto legge 11/2020

Collegamenti da remoto

Dal 9 marzo e sino alla data del 30 giugno 2020, ferma l’applicazione del disposto di cui all’articolo 472, co. 3 c.p.p. la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è garantita, ove possibile, mediante videoconferenze o collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del DGSIA (Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati) del Ministero della Giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3,4 e 5 dell’articolo 146-bis del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271.

Provvedimento DGSIA  20 marzo 2020 n. 4223

come indicato nel Provvedimento DGSIA 10 marzo 2020 n. 3413

Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23

Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato alla data dell’11 maggio 2020.
Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo e’ fissato al 12 maggio 2020.
Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell’articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020.

9 aprile 2020: L’EMENDAMENTO

Il Senato della Repubblica approva il maxi emendamento proposto dal Governo per la conversione del Decreto Legge 18/2020 (ponendo la fiducia) con una modificazione sostanziale delle regole dettate per i collegamenti da remoto non più riservati ai soggetti detenuti o in stato di custodia ed applicapibili anche nella fase delle indagini preliminari e nella fase decisoria della camera di consiglio

dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della giustizia.
Lo svolgimento dell’udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.
Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione, giorno, ora e modalità del collegamento.
I difensori attestano l’identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari di-verse dalla custodia in carcere, partecipano all’udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore.
In caso di custodia dell’arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall’articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all’udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l’identità della persona arrestata o formata è accertata dall’ufficiale di polizia giudiziaria presente.
L’ausiliario del giudice partecipa all’udienza dall’ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d’udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell’impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell’articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale.

dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19.
La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 12.
Le persone chiamate a partecipare all’atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto.
Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell’atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione.
Il compimento dell’atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sotto-posta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore.
Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito.
Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell’impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale

dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera dì consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con Provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della giustizia.
Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.
Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l’ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell’inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell’emergenza sanitaria

24 aprile 2020: LA CONVERSIONE IN LEGGE

Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedano la partecipazione di soggetti diversi dal P.M., dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti potranno essere tenute mediante collegamenti da remoto.

L’Unione delle Camere Penali Italiane, con delibera 24/04/2020 ha preso atto della intervenuta conversione in legge del dl con il quale sono state introdotte (con i commi 12 bis, ter, quater e quinquies) norme intese a consentire la celebrazione di processi penali su piattaforme commerciali di conversazione (Skype for Business e Teams), sul presupposto di condizioni epidemiche tali da non consentirne la celebrazione nelle aule giudiziarie e ha proclamato lo

STATO DI AGITAZIONE

dei penalisti italiani, con il quale essi esprimono e ribadiscono la più ferma ed intransigente opposizione alla smaterializzazione del processo penale appena approvata, riservando ogni ulteriore e conseguente iniziativa politica, preannunciando che ove l’odierno impegno del Governo e del Parlamento di immediatamente escludere, con il primo provvedimento legislativo utile, dalla celebrazione dei processi da remoto sia gli atti di istruttoria dibattimentale (esame testi, periti e consulenti) sia le udienze di discussione, non dovesse avere seguito, la adozione delle più determinate forme di protesta per impedire che lo scempio del processo penale oggi approvato possa avere concreto seguito nella giurisdizione del nostro Paese.

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