Anche a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 33 della legge 29 luglio 2010 n. 120 all’art. 186 C.d.S. in tema di confisca del veicolo condotto dal trasgressore, permane l’ammissibilità del sequestro, che peraltro attualmente si configura come sequestro amministrativo.

Pertanto, nei casi in cui il sequestro sia stato legittimamente eseguito secondo la disciplina previgente (come sequestro penale), il giudice penale, che è sempre competente a infliggere le sanzioni amministrative conseguenti alla commissione di un reato, non deve investire della questione l’autorità amministrativa, ma, in applicazione del principio della perpetuatio iurisdictionis, deve valutare se l’atto già compiuto fosse conforme ai requisiti sostanziali di natura amministrativa necessari per l’adozione della misura.

(Cass. Penale Sez. IV, sentenza 26 gennaio – 27 aprile 2011, n. 16553)
 
 
Avvocato cassazionista, svolge attività stragiudiziale e giudiziale in materia di diritto penale, con particolare riferimento al diritto penale dell’impresa e dell’economia, nonché in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Ha maturato una significativa esperienza in materia di responsabilità da colpa medica. È Presidente e componente di Organismi di Vigilanza previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 anche di società multinazionali.

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