E’ legittimo il provvedimento con il quale il Giudice, in sede di giudizio abbreviato, disponga la trasmissione degli atti al P.M. ai sensi dell’art. 521, comma 2, c.p.p. avendo rilevato, dalle risultanze delle indagini, elementi atti a configurare l’aggravante della premeditazione (nella specie il delitto di cui all’art. 575 c.p.), aggravante non contestata dal P.M. e neppure desumibile dall’imputazione stessa.

TRIBUNALE DI GENOVA
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
ordinanza 23 gennaio 2007
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE – Dalle risultanze delle indagini emergono elementi atti a configurare l’aggravante della premeditazione, aggravante non contestata dal P.M. e neppure implicitamente desumibile dalla imputazione stessa. In particolare le non dispiegate ragioni per le quali è stata fatta un’ulteriore copia delle chiavi dell’abitazione nella quale è stato consumato l’omicidio; il rinvenimento delle chiavi del box nell’abitazione dell’imputato e non nella sua personale disponibilità dopo il delitto; le divergenti dichiarazioni rese dallo Z. nel corso delle indagini: tutte queste circostanze, congiuntamente considerate, sollevano legittime perplessità sulla ricostruzione dei fatti dell’imputatato.
Tale circostanza aggravante configura il fatto come diverso rispetto a quello considerato in imputazione e per il quale il prevenuto è stato tratto a giudizio immediato e poi ammesso al rito abbreviato (sul fatto che la premeditazione connoti come diverso il fatto di omicidio contestato senza aggravanti cfr. Cass., sez. I, n. 156 del 13 gennaio 1994).
Ciò impone la trasmissione degli atti al P.M. ai sensi dell’art. 521 comma 2 c.p.p., disposizione applicabile anche al giudizio abbreviato quale principio generale dell’ordinamento processuale, come riconosciuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. IV, n. 36310/2001; sez. VI, n. 12516/2001; sez. I, n. 2633372001; sez. VI, n. 83891/1998, le cui argomentazioni debbono ritenersi recepite in questa sede).
Sempre dalle risultanze delle indagini, emergono anche indizi del reato di lesioni tentate e/o minaccia con armi e/o violenza privata ascrivibile all’imputato in danno dello Z. nelle medesime circostanze e nello stesso contesto del reato per cui si procede, reato in ordine al quale non risulta alcuno stralcio, né alcun approfondimento investigativo.
Si segnale circostanza con l’occasione della restituzione degli atti, evidenziando che la Suprema Corte ha ritenuto non abnorme una tale sollecitazione al P.M. contestuale alla restituzione degli atti ex art. 521 cooma 2 c.p.p. (OMISSIS)

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