La Corte ha precisato che, ai fini dell’utilizzabilità ai sensi dell’art. 512 c.p.p. delle dichiarazioni rese dal testimone in sede predibattimentale, il riconoscimento della sopravvenuta irreperibilità dello stesso richiede non solo l’infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall’art. 159 dello stesso codice, ma altresì di tutti gli accertamenti congrui alla peculiare situazione personale quale risultante dagli atti, dalle deduzioni specifiche eventualmente effettuate dalle parti, nonché dall’esito dell’istruttoria svolta nel corso del giudizio.
La Corte ha altresì precisato che il giudice, nell’affermare la sopravvenuta irreperibilità del teste, deve dar conto con motivazione non apparente e non manifestamente illogica o contraddittoria dell’apprezzamento compiuto sulla ragionevole impossibilità di svolgere ulteriori ed efficaci ricerche del medesimo.
(Cass. Penale Sez. VI, sentenza 24 maggio – 15 giugno 2011, n. 24039)
Testo integrale sentenza (fonte: www.cortedicassazione.it)