Con una sentenza di particolare pregio accademico, il Tribunale di Pisa ha messo in luce tutti gli aspetti salienti della c.d. colpa medica.
Di particolare interesse il passaggio relativo alla definizione di causa efficiente sopravvenuta con riferimento alle condotte (negligenti) poste in essere dai sanitari intervenuti successivamente all’intervento chirugico:

“in base alla teoria cosiddetta della causalità umana non possono essere ricondotti all’uomo solo quegli elementi esterni da lui non dominabili, cioè quei fattori che hanno una probabilità minima, insignificante, rarissima di verificarsi, che, dunque, presentano il carattere della eccezionalità (per fare l’esempio classico da manuale: l’agente ferisce la persona offesa, che poi muore nel crollo del ponte sul quale transita l’ambulanza che lo sta trasportando in ospedale).

Insomma, perché possa parlarsi di causa sopravvenuta idonea ad escludere ovvero ad interrompere il rapporto di causalità, si deve essere in presenza di un percorso causale ricollegato all’azione (od omissione) dell’agente, ma completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale (per tornare all’esempio fatto, il crollo del ponte), cioè di un evento che non si verifica, se non in casi del tutto imprevedibili, a seguito della causa presupposta (per restare all’esempio, il ferimento della persona offesa).
Ne consegue, allora, che non è possibile qualificare come inopinata, abnorme o assolutamente imprevedibile la condotta di un soggetto, pur negligente, la cui condotta inosservante trovi la sua origine e spiegazione nella condotta di chi abbia creato colposamente le premesse su cui si innesta il suo errore o la sua condotta negligente.
In altri termini e tornando più specificamente al caso concreto portato all’esame del Tribunale, in presenza di una condotta colposa posta in essere da un sanitario, non può ritenersi interruttiva del nesso di causalità una successiva condotta parimenti colposa posta in essere da altro medico, quando essa non abbia le caratteristiche dell’assoluta imprevedibilità e inopinabilità; condizione, questa, che non può in particolare configurarsi quando tale condotta sia consistita nell’inosservanza, da parte di un sanitario successivamente intervenuto, di regole dell’arte medica già disattese da quello che lo aveva preceduto, in quanto evidentemente non è eccezionale la condotta di un medico che affronti senza l’osservanza delle regole dell’arte medica il caso che gli viene sottoposto (cfr. ex plurimis, da ultimo, Cass., IV sez. pen., 18/1/10 n. 9967, P. M. e P. C. in proc. Otelli e altro; Cass., IV sez. pen., 10/12/09 n. 6215, Pappadà e altri).
(Tribunale di Pisa in composizione monocratica, Giudice D’Auria, sentenza 27 maggio 2011)
 
Testo integrale sentenza (fonte: www.penalecontemporaneo.it)

 

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