La Corte Suprema di Cassazione si è espressa sul trattamento sanzionatorio di soggetti, appartenenti ad altre culture, imputati di un delitto contro la persona e la famiglia secondo i criteri normativi del nostro diritto ma valutati diversamente dalla loro cultura quanto ai canoni di liceità o di gravità.
La Terza Sezione Penale, con la sentenza in commento (n. 8986 depositata il 5 marzo 2020) si è pronunciata sul ricorso di un cittadino straniero condannato, oltre che per violenza sessuale, anche per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate in danno della convivente more uxorio.
I caratteri interpretativi legati al consolidamento del pluralismo culturale e religioso costituiscono un banco di prova importante per il nostro ordinamento giuridico.
La presenza di diverse identità ha modificato lo scenario della società italiana ridisegnandone un quadro giuridico alquanto variegato e innovativo.
La difficoltà relativa alla convivenza di queste identità non si riflette esclusivamente sull’organizzazione dell’ordine pubblico ma bussa alla porta del diritto penale in tema di cause di giustificazione.
Nel terzo motivo del ricorso, l’uomo invocava – tra le cause di giustificazione – le connotazioni culturali e religiose proprie del paese d’origine
Doglianza che la Cassazione ha respinto prontamente , dichiarando l’inammissibilità di tutti e tre i motivi del ricorso, non riconoscendo rilevanza – anche solo ai fini della dosimetria della pena – alle differenze culturali e religiose dell’imputato e ribadendo il principio in subiecta materia, condiviso dal Collegio e affermato in una vicenda analoga, per cui lo straniero imputato di un delitto contro la persona o contro la famiglia ( maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, violazione degli obblighi di assistenza familiare, ect.) non può invocare, neppure in forma putativa, la scriminante dell’esercizio di un diritto correlata a facoltà asseritamente riconosciute dall’ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell’ordinamento italiano, in cui l’agente ha scelto di vivere.
Ciò in quanto emerge l’esigenza di valorizzare, in linea con l’art. 3 della nostra Carta Costituzionale, la centralità della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a culture diverse, e di consentire quindi l’instaurazione di una società civile multietnica (cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 14960/2015).
Ne discende un orientamento della Corte verso l’obbligatorietà per i soggetti inseriti in una società multietnica di compatibilità preventiva dei propri comportamenti con le regole della compagine sociale in cui si sceglie di vivere
Non è riconosciuta la posizione di buona fede in coloro che, pur nella consapevolezza di essersi trasferiti in un paese diverso, presumono di avere il diritto di proseguire in condotte culturalmente accettabili e lecite secondo le leggi vigenti nel paese di provenienza.