Nel caso di innesto di riti alternativi nel giudizio immediato, il GUP può rigettare la richiesta senza fissare l’udienza prevista dall’art. 458, comma 2, c.p.p. ogni qual volta la ritenga infondata, in quanto non risulta in alcun modo lesa la possibilità di accedere ai riti alternativi dell’imputato, il quale può reiterare la richiesta al giudice del dibattimento, senza però modificare le richieste istruttorie né trasformare la richiesta di rito abbreviato da condizionato a incondizionato.

CORTE DI CASSAZIONE
Sez. I, 19 luglio 2007, n. 29115 (ud. 3 luglio 2007)
Pres. Chieffi – Est. Piraccini – Conflitto comp. in proc. Pontrelli
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE – Il GIP presso il Tribunale di Latina, rigettava, senza fissare l’udienza di cui all’art. 458, comma 2, c.p.p., una richiesta di rito abbreviato condizionato, presentata da P.V., a seguito della notifica di decreto di giudizio immediato e disponeva la citazione a giudizio davanti al giudice del dibattimento.
Il Tribunale di Latina, senza dichiarare la nullità del decreto di giudizio immediato, restituiva gli atti al GUP affinché fissasse l’udienza, ma il GUP restitutiva nuovamente gli atti rilevando che già in caso analogo la Corte di cassazione si era pronunciata a favore della competenza del tribunale e produceva la sentenza n. 638, sez. I, 7 dicembre 2004.
Il Tribunale di Latina sollevava conflitto di competenza ritenendo che il GIP, al quale venga fatta richiesta di giudizio abbreviato, non sia consentito un rigetto de plano, ma abbia comunque l’obbligo di fissare udienza, nel corso della quale la parte che ha presentato una richiesta di rito abbreviato condizionato, abbia la possibilità di chiedere quello incondizionato.
Il GUP presentava una memoria con la quale osservava che il provvedimento del Tribunale era abnorme, in quanto aveva determinato un’indebita regressione del procedimento ad una fase antecendente senza che fosse stata dichiarata la nullità del decreto di giudizio immediato.
Deve preliminarmente essere dichiarata l’ammissibilità del conflitto in quanto dal rifiuto di due giudici di conoscere il procedimento è nata una stasi processuale insuperabile senza l’intervento della Corte.
La Corte rileva in primo luogo che il giudizio preliminare di ammissibilità della richiesta di rito alternativo può avere ad oggetto anche la richiesta di rito abbreviato condizionato a integrazioni probatorie,  si tratta di un giudizio che necessariamente precede l’ammissione al rito e non la segue e, pertanto, qualora venga ritenuta infondata la richiesta di integrazione probatoria, può essere dichiarata l’inammissibilità della richiesta anche de plano, senza la fissazione dell’udienza.
Pur non essendoci precedenti specifici in materia può dedursi che tale possibilità dal sistema procedimentale che disciplina l’innesto dei riti alternativi nel giudizio immediato. Alcune decisioni hanno infatti affermato che qualora il Giudice fissi l’udienza per deliberare sulla richiesta di rito abbreviato condizionato subordinata alle integrazioni probatorie, può, all’esito della udienza, ritenere non sussistenti i requisiti per la sua ammissione e rigettare l’istanza in quanto la fissazione dell’udienza non introduce il rito (sez. VI, 20 dicembre 2006, n. 787; sez. I, 3 ottobre 2001, n. 39157), dal che se ne ricava che l’udienza è solo uno dei modi con cui il GIP valuta l’ammissibilità del rito condizionato, ad esempio se la richiesta non appaia prima facie infondata, ma, certamente non sussiste tale obbligo quando la richiesta sia ritenuta palesemente inammissibile.
In secondo luogo deve affermarsi che tale principio non è lesivo della possibilità di accesso dell’imputato ai riti alternativi, come invece ritenuto dal Tribunale che ha sollevato conflitto. La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che dopo il rigetto da parte del GIP di accedere al rito abbreviato condizionato, la parte può reiterare la richiesta al Giudice del dibattimento, ma non può né modificare le richieste istruttorie né trasformare la richiesta da condizionata a incondizionata (sez. I, 19 aprile 2006, n. 27778).
Il Collegio ritiene di aderire a tale impostazione, in quanto il termine per presentare le richieste di riti alternativi, ai sensi dell’art. 458 c.p.p., è a pena di decadenza, e, pertanto, entro tale termine la parte può presentare la richiesta di accesso a tutti e tre i tipi di rito possibile (rito abbreviato condizionato, rito abbreviato incondizionato, patteggiamento, in subordine l’uno all’altro), ma, una volta consumato il proprio diritto con la scelta di presentare una sola richiesta, non ha più la possibilità di tasformare l’originaria richiesta in itinere.
Sul punto si registra un’unica decisione di segno contrario (sez. I, 17 settembre 2003, n. 38595), pronunciata però in tema di art. 464 c.p.p., e cioè di giudizio conseguente all’opposizione a decreto penale di condanna, su un conflitto sollevato prima dell’intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 169 del 2003, ha consentito la ripresentazione della richiesta del rito davanti al Giudice del dibattimento, dopo il rigetto da parte del GIP. In via incidentale, dopo aver ritenuto la cessazione del conflitto, poiché la parte poteva ripresentare davanti al Giudice del dibattimento la richiesta rigettata dal GIP, aveva affermato che la parte poteva presentare al Giudice del dibattimento anche una richiesta diversa da quello respinta dal GIP, ricavando tale possibilità proprio dalla pronucia della Corte Costituzionale.
In realtà tale decisione si era limitata ad affermare la possibilità per l’imputato di ripresentare davanti al Tribunale la stessa richiesta di rito abbreviato condizionato, rigettata dal GIP, mentre nulla aveva detto sulla possibilità di trasformare la richiesta.
Tanto premesso deve essere determinata la competenza del Tribunale di Latina per la celebrazione del giudizio immediato, sia perché il provvedimento con cui ha restituito gli atti al GUP è atto abnorme, in quanto non preceduto dalla dichiarazione di nullità del decreto di giudizio immediato, per cui ha determinato una regressione del procedimento non prevista dalla legge, sia perché, la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di rito abbreviato condizionato può essere pronunciata dal GIP anche de plano, poiché, avendo l’imputato presentato come unica richiesta quella di rito abbreviato condizionato, aveva consumato il diritto di presentare la richiesta di riti alternativi entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato, e, pertanto, non sarebbe più stato nei termini per presentare, all’eventuale udienza fissata dal GIP, la richiesta di rito abbreviato incondizionato.
[OMISSIS]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.