La recidiva c.d. obbigatoria, prevista dall’art. 99, comma 5, c.p., ricorre ogniqualvolta un soggetto recidivo commetta un nuovo delitto compreso tra quelli indicati nell’art. 407, comma 2, c.p.p. a nulla rilevando se il delitto per cui vi è stata precedente condanna sia anch’esso incluso nell’elenco del citato art. 407.
(Cass. Sezione I Penale, 23.09.2010-11.10.2010, n. 36218)
Avvocato cassazionista, svolge attività stragiudiziale e giudiziale in materia di diritto penale, con particolare riferimento al diritto penale dell’impresa e dell’economia, nonché in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Ha maturato una significativa esperienza in materia di responsabilità da colpa medica. È Presidente e componente di Organismi di Vigilanza previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 anche di società multinazionali.

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