Il generale rinvio alle norme del codice di procedura penale per tutto quanto non disciplinato dalla norma speciale, non consente di ritenere applicabile anche il disposto dell’art. 582, comma 2 c.p.p.
(Cass. Pen. Sez. Feriale, sentenza 20-21/08/2020, n. 23954)
Con ordinanze n. 22819, 22820 e 22821 del 23 luglio 2020, non massimate, la Sesta sezione della Suprema Corte ha affermato il principio per cui il ricorso per cassazione contro i provvedimenti che decidono sulla consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo dev’essere necessariamente presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, non potendo trovare applicazione il disposto dell’art. 582, comma 2, proc. pen., che ne autorizza il deposito anche nella cancelleria di un ufficio giudiziario del diverso luogo in cui il ricorrente eventualmente si trovi.
Il favor impugnationis deve reputarsi recessivo rispetto alle esigenze di speditezza che caratterizzano tutto l’impianto della normativa speciale in tema di mandato d’arresto europeo, in ossequio al generale principio ispiratore dell’intera disciplina speciale, che è quello di agevolare la più rapida cooperazione giudiziaria tra gli Stati dell’Unione europea.