Ci sono limiti cronologici per le attività di indagine?
(Cass. Sez. 1^ Pen. – sentenza 21/01/2020, n. 4145)
L’attività integrativa d’indagine da parte del pubblico ministero non è soggetta ad alcun limite cronologico finale coerentemente con il principio della parità delle parti nel processo stabilito dall’art. 111, comma secondo, cost., essendo il difensore legittimato allo svolgimento di attività di investigazione difensiva in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell’art. 327-bis, comma secondo, c.p.p.
L’attribuzione alle parti del potere di svolgere investigazioni anche dopo il rinvio a giudizio e in ogni stato e grado del procedimento non significa che esse siano autorizzate all’immediata, e non altrimenti ordinata, richiesta al giudice di ammissione del dato di prova.
I piani non vanno confusi: l’attività integrativa di indagine, pur strumentale all’adozione di iniziative probatorie nel processo in corso, ne deve rispettare le ordinarie cadenze e i risultati investigativi devono trovare il modo di incanalarsi, come richieste di prova, rispettando gli snodi della progressione processuale.
TESTO INTEGRALE SENTENZA